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Auto storiche e d’epoca, obblighi ed esenzioni: facciamo chiarezza
Autore: Michele Di Mauro · Credits Ph: Agorauto - ASI
7 Dicembre 2022Testo redatto in collaborazione con ASI – Automotoclub Storico Italiano
Veicoli storici e d’epoca: ci sono differenze? Quando possono circolare e come? Scopriamolo insieme.
Le due definizioni spesso e volentieri sono utilizzate come sinonimi anche da parte degli addetti ai lavori. Eppure una differenza c’è, ed è pure sostanziale. Ed è stabilita nientedimeno che dal Codice della Strada.
Vediamo cosa stabiliscono in proposito le normative in vigore.
ART. 60 DEL CODICE DELLA STRADA: Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a. la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b. il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.
ESENZIONI FISCALI E DEROGHE
LEGGE 342/2000 – ART. 63 MODIFICHE 2019
PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE – Deroga per i veicoli storici
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti dell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
FARI ACCESI DI GIORNO – Deroga per i veicoli storici
Il Parlamento ha approvato la modifica al nuovo Codice della Strada che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall’accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati.Questo il testo ufficiale: “Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro…”
(legge 1 agosto 2003, n° 214)
VEICOLI STORICI E CINTURE DI SICUREZZA
Con l’entrata in vigore della “Patente a Punti”, che prevede la sottrazione di 5 punti per il mancato uso delle cinture di sicurezza, ecco alcune precisazioni circa l’installazione delle stesse: se il veicolo è predisposto in origine dei punti di attacco per le cinture di sicurezza, le stesse dovranno obbligatoriamente essere installate ed utilizzate, in caso contrario no.
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la Circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000, precisa che “… l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti d’attacco”.
Per quanto riguarda il trasporto dei minori sui sedili posteriori, l’art. 172 del codice della strada al comma 5, prevede che “i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni”.
VEICOLI FUORI USO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della direttiva 2000/53/CE, il decreto legislativo n°209 del 24 giugno 2003 che ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto che i veicoli fuori d’uso hanno sull’ambiente, mettendo in atto le condizioni per lo sviluppo di un sistema efficiente di raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali derivanti da questi veicoli, al fine di contribuire alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente.
Il decreto individua le misure per prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e per ridurre le sostanze pericolose presenti negli stessi, misure che dovranno essere adottate fin dalle fasi di progettazione e produzione dei veicoli.
Ecco quando un veicolo è classificato fuori uso (Art. 3 comma 2):
1. con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
2. nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
3. a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
4. in ogni altro caso in cui il veicolo ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Come specificato nel terzo comma dell’Art. 3 di questo decreto:
“Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.”
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